La duplicazione di supporti contenenti materiale audio e video
o quant'altro coperto da diritto d'autore, comporta l'obbligo di
apposizione del bollino S.I.A.E.
Per ottenere tale contrassegno bisogna presentare a S.I.A.E. la documentazione necessaria.
CD STAR
mette a disposizione del cliente il servizio di gestione pratiche
S.I.A.E., occupandosi di tutti gli adempimenti burocratici richiesti.
Di seguito si riporta integralmente la regolamentazione tratta dal sito ufficiale S.I.A.E.
Contrassegno supporti
La legge sul diritto d'Autore, n. 633/1941, stabilisce (art. 181 bis)
che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali
nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.)
contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione
di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore
(art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che
vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere
apposto un contrassegno.
Il compito di applicare il
contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE. Con
sentenza in data 8 novembre 2007, in esito al procedimento C20-05, la
Corte di Giustizia Europea ha attribuito valenza di "regola tecnica"
alla disciplina nazionale in tema di contrassegno, affermandone la non
opponibilità ai soggetti privati in difetto di perfezionamento, da parte
del Governo Italiano, della procedura di informazione preventiva della
Commissione Ue. Anche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea
la Siae continua a prestare il servizio su base convenzionale.
Che cos'è il contrassegno e qual'è la sua funzione
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e garanzia, ad
uso sia delle Forze dell'Ordine che del consumatore, che può così
distinguere il prodotto legittimo da quello "pirata" e permette di
individuare chi lo produce o commercializza.
Com'è fatto e come si può ottenere
Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche
per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato
più comunemente come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente
rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle
Filiali di Bolzano, Catania, Venezia-Mestre e Verona presenta oggi
queste caratteristiche:
- è irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile;
- è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile, e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista;
- il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente;
- contiene
di norma molteplici informazioni che consentono di conoscere: a) il
titolo dell’opera; b) il nome del produttore; c) il tipo di supporto
(CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.); d) il tipo di
commercializzazione consentita; e) la numerazione generale progressiva;
f) la numerazione progressiva relativa a quell'opera.
Il
contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto,
in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su
un altro supporto.
Costi
L'importo da corrispondere per ogni contrassegno è di 0,0310 euro; tale
importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti
distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni
poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato
(Anche a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia sopra
richiamata la Siae continua a fare riferimento, alla tariffa a suo tempo
determinata con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001).
L'attività di
vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e protezione delle opere
dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, quarto comma,
del DPR n. 663/1972.
Sanzioni
Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per
il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione
di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di
contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso
per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n.
633/1941).
La stessa pena si applica nei confronti di chiunque
abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o,
ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti
in supporti non contrassegnati dalla SIAE, (art.171 bis, comma 1, legge
n. 633/1941).
e di chiunque, al fine di trarne profitto, su
supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa legge, ovvero esegue
l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge,
oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel
minimo, a due anni di reclusione e la multa a 15.493,00 Euro se il fatto
è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941).
Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge,
ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di
protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di Euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del
materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale
quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41).
Eccezioni
In alcuni casi (indicati al comma 3 dell'art. 181 bis della legge n.
633/1941), fermo restando l'assolvimento degli eventuali obblighi
relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi, l'apposizione del
contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione
identificativa, secondo la previsione dell'art. 6 del DPCM 11 Luglio
2001 n. 338 come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296.
Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore
(disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518)
utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in
movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.
La dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno (vedi faxsimile):
- può
essere inviata o consegnata alla SIAE dal titolare dei diritti o da un
suo delegato e deve pervenire alla SIAE prima dell'immissione in
commercio o dell'importazione dei supporti (l'invio deve perciò essere
effettuato con una modalità idonea a far constatare la data di
ricevimento da parte della SIAE).
- autocertifica
l'autenticità dei supporti, la loro conformità alla casistica elencata
al comma 3 dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941 ed attesta
l'assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto
d'autore ed i diritti connessi nel caso che i programmi contengano opere
tutelate o loro brani o parti.
- deve
riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati
anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se
disponibile), nonché l'indicazione del soggetto e luogo presso i quali
il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto
dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.
La SIAE può richiedere per eventuali controlli sia i supporti custoditi
che informazioni e documenti riferiti agli elementi indicati nella
dichiarazione.
Sono invece escluse dall'ambito di
applicazione dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non
soggette né all'obbligo di vidimazione né alla presentazione della
dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno) per la loro
particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di
supporti, tassativamente elencate all'art. 5.3 del DPCM 11 Luglio 2001, n. 338 come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002 n. 296:
a.
accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di
licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi
con la SIAE;
b. distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
c.
distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti
Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto
in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la
copia privata (back-up);
d. distribuiti
esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche
periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del
sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se
derivanti da software già installato;
e.
destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket
Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al
funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari,
se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f.
inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di
trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o
in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del
funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli
stessi;
g. inclusi in apparati di analisi
biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o
sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli
stessi;
h. destinati esclusivamente alla
funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i. aventi
carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi
informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un
elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.
Non sono infine soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell'art. 7 dello stesso DPCM 11 Luglio 2001 n.338 i supporti
che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti
d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente
di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di
diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Production Music
L'uso di composizioni come commento musicale in supporti audiovisivi e
multimediali comporta per il produttore la necessità di munirsi di più
autorizzazioni da richiedere a soggetti diversi: alla SIAE per la
riproduzione di composizioni protette, all'editore musicale per la
sincronizzazione (abbinamento delle composizioni alle immagini), al
produttore discografico per l'eventuale uso di registrazioni di sua
proprietà.
Si tratta spesso di una procedura complessa e lunga.
Inoltre, in alcuni casi (brani famosi eseguiti da artisti di successo),
l'esito è incerto, in quanto gli editori musicali e i produttori
discografici possono negare le autorizzazioni per determinati usi.
Production Musics Libraries (Cataloghi di Musiche di Sonorizzazione)
La procedura è invece estremamente semplice se il produttore del
supporto audiovisivo e multimediale fa ricorso alla Production Music. La
Production Music è infatti la musica appositamente creata per il
commento di immagini, sia fisse che in movimento, riprodotte su supporti
audiovisivi e multimediali (VHS, DVD, CD-ROM, ecc.) destinati sia alla
distribuzione al pubblico per l'uso privato, sia all'uso aziendale,
promozionale e istituzionale.
Sono da tempo disponibili
numerose Production Music Libraries (Cataloghi di musiche di
sonorizzazione) gestite da editori musicali. L'accesso a queste musiche
da parte dei produttori di supporti audiovisivi e multimediali è
particolarmente facile, in quanto i brani musicali sono registrati e
catalogati in generi e stili musicali in funzione dell'immagine che
devono accompagnare, e sono forniti in base a tariffe predeterminate,
consentendo pertanto una tempestiva predisposizione dei budget.
Il nuovo servizio globale della SIAE
L'accesso alle Production Music Libraries è ora ulteriormente facilitato, con conseguente risparmio di costi amministrativi e gestionali, grazie al nuovo servizio globale offerto dalla SIAE.
La SIAE infatti, anche per rispondere alla crescente domanda di musiche
di sonorizzazione, ha concluso importanti accordi con -link- società
leader in Italia nel campo della Production Music, che, rappresentando
buona parte dei cataloghi al momento disponibili, sono la migliore fonte
di musica di sonorizzazione.
Sulla base di questi accordi, la
SIAE amministra non solo il diritto di riproduzione fonovideografica,
come già avveniva in passato, ma anche il diritto di sincronizzazione e
di uso della registrazione. In tal modo l'accesso ai cataloghi di
musiche di sonorizzazione è estremamente facilitato sia per le società
di produzione che per le agenzie di servizi finalizzati alla produzione.
E' possibile d'ora in poi, con un'unica richiesta da presentare agli
sportelli SIAE, ottenere tutte le licenze necessarie per la
realizzazione di supporti audiovisivi e multimediali leciti.
A
seguito di specifici accordi con le associazioni di categoria, sono
state definite particolari modalità di accesso ai cataloghi di
Production Music per i fotografi professionali ed i video operatori che
intendono arricchire con colonne sonore musicali i filmati di cerimonie
nuziali realizzati per conto della loro clientela.
Come si ottiene la disponibilità delle registrazioni
Le registrazioni delle musiche di sonorizzazione sono normalmente
disponibili su supporto (CD). Il produttore di audiovisivi e
multimediali, le agenzie di pubblicità, le agenzie di servizi
finalizzati alla produzione di audiovisivi e multimediali possono
richiedere agli editori musicali la fornitura gratuita di questi
supporti. In alcuni casi, le registrazioni sono anche scaricabili dal
sito Internet dell'editore.
Per avere informazioni sulla vasta
scelta di musica disponibile, è consigliabile contattare gli editori. I
loro staff di esperti hanno una conoscenza approfondita delle musiche
disponibili in ciascun catalogo e possono dare suggerimenti sulle opere
che meglio rispondono alle esigenze del supporto audiovisivo o
multimediale che si vuole realizzare. Suggeriamo in ogni caso di
visitare preventivamente i siti Internet degli editori per avere
informazioni aggiuntive sulle musiche disponibili.
Come si ottengono le licenze dalla SIAE
Le licenze si ottengono presentando alla SIAE le relative richieste sui
modelli DRV2 (supporti videografici) e DMM2 (supporti multimediali),
cui va allegato il nuovo modello PM. Tutti i modelli sono disponibili
presso le Sedi e presso le Filiali di Bolzano, Catania, Perugia, Pescara
e Reggio Calabria. Nel modello PM debbono essere indicati: i titoli
delle composizioni musicali da utilizzare, la denominazione della
Library di Production Music di cui fanno parte e la durata in secondi di
ciascuna utilizzazione.
Il rilascio della licenza per tutti i diritti (riproduzione fonovideografica, sincronizzazione, uso della registrazione) è immediato e avviene contestualmente al pagamento dei compensi, calcolati in base a tariffe standard.
Per ulteriori informazioni è inoltre possibile rivolgersi agli uffici
della Sezione Musica - Mercato Fonovideografico della Direzione Generale
della SIAE, di cui seguono recapiti.
La fornitura da parte delle case editrici musicali delle registrazioni di Production Music non vale come licenza.