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Diritti e pratiche S.I.A.E.

La duplicazione di supporti contenenti materiale audio e video o quant'altro coperto da diritto d'autore, comporta l'obbligo di apposizione del bollino S.I.A.E.
Per ottenere tale contrassegno bisogna presentare a S.I.A.E. la documentazione necessaria.
CD STAR mette a disposizione del cliente il servizio di gestione pratiche S.I.A.E., occupandosi di tutti gli adempimenti burocratici richiesti.

Di seguito si riporta integralmente la regolamentazione tratta dal sito ufficiale S.I.A.E.

 

Contrassegno supporti

La legge sul diritto d'Autore, n. 633/1941, stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno.

Il compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE. Con sentenza in data 8 novembre 2007, in esito al procedimento C20-05, la Corte di Giustizia Europea ha attribuito valenza di "regola tecnica" alla disciplina nazionale in tema di contrassegno, affermandone la non opponibilità ai soggetti privati in difetto di perfezionamento, da parte del Governo Italiano, della procedura di informazione preventiva della Commissione Ue. Anche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea la Siae continua a prestare il servizio su base convenzionale.

Che cos'è il contrassegno e qual'è la sua funzione

Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e garanzia, ad uso sia delle Forze dell'Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello "pirata" e permette di individuare chi lo produce o commercializza.

Com'è fatto e come si può ottenere

Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente come "bollino SIAE". Il bollino, che viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle Filiali di Bolzano, Catania, Venezia-Mestre e Verona presenta oggi queste caratteristiche:

- è irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile;

- è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile, e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista;

- il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente;

- contiene di norma molteplici informazioni che consentono di conoscere: a) il titolo dell’opera; b) il nome del produttore; c) il tipo di supporto (CD, CD-ROM, cassetta audio o video, ecc.); d) il tipo di commercializzazione consentita; e) la numerazione generale progressiva; f) la numerazione progressiva relativa a quell'opera.

Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.

Costi

L'importo da corrispondere per ogni contrassegno è di 0,0310 euro; tale importo è ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (Anche a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia sopra richiamata la Siae continua a fare riferimento, alla tariffa a suo tempo determinata con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001).
L'attività di vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del DPR n. 663/1972.

Sanzioni

Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941).

La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, (art.171 bis, comma 1, legge n. 633/1941).

e di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa legge, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a 15.493,00 Euro se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941).

Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41).

Eccezioni

In alcuni casi (indicati al comma 3 dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l'assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi, l'apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell'art. 6 del DPCM 11 Luglio 2001 n. 338 come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296.

Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

La dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno (vedi faxsimile):

- può essere inviata o consegnata alla SIAE dal titolare dei diritti o da un suo delegato e deve pervenire alla SIAE prima dell'immissione in commercio o dell'importazione dei supporti (l'invio deve perciò essere effettuato con una modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE).

 - autocertifica l'autenticità dei supporti, la loro conformità alla casistica elencata al comma 3 dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941 ed attesta l'assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore ed i diritti connessi nel caso che i programmi contengano opere tutelate o loro brani o parti.

 - deve riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se disponibile), nonché l'indicazione del soggetto e luogo presso i quali il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.

La SIAE può richiedere per eventuali controlli sia i supporti custoditi che informazioni e documenti riferiti agli elementi indicati nella dichiarazione.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non soggette né all'obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno) per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di supporti, tassativamente elencate all'art. 5.3 del DPCM 11 Luglio 2001, n. 338 come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002 n. 296:

a. accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;

b. distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;

c. distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);

d. distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;

e. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f. inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i. aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.

Non sono infine soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 7 dello stesso DPCM 11 Luglio 2001 n.338 i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

Production Music

L'uso di composizioni come commento musicale in supporti audiovisivi e multimediali comporta per il produttore la necessità di munirsi di più autorizzazioni da richiedere a soggetti diversi: alla SIAE per la riproduzione di composizioni protette, all'editore musicale per la sincronizzazione (abbinamento delle composizioni alle immagini), al produttore discografico per l'eventuale uso di registrazioni di sua proprietà.

Si tratta spesso di una procedura complessa e lunga. Inoltre, in alcuni casi (brani famosi eseguiti da artisti di successo), l'esito è incerto, in quanto gli editori musicali e i produttori discografici possono negare le autorizzazioni per determinati usi.

Production Musics Libraries (Cataloghi di Musiche di Sonorizzazione)

La procedura è invece estremamente semplice se il produttore del supporto audiovisivo e multimediale fa ricorso alla Production Music. La Production Music è infatti la musica appositamente creata per il commento di immagini, sia fisse che in movimento, riprodotte su supporti audiovisivi e multimediali (VHS, DVD, CD-ROM, ecc.) destinati sia alla distribuzione al pubblico per l'uso privato, sia all'uso aziendale, promozionale e istituzionale.

Sono da tempo disponibili numerose Production Music Libraries (Cataloghi di musiche di sonorizzazione) gestite da editori musicali. L'accesso a queste musiche da parte dei produttori di supporti audiovisivi e multimediali è particolarmente facile, in quanto i brani musicali sono registrati e catalogati in generi e stili musicali in funzione dell'immagine che devono accompagnare, e sono forniti in base a tariffe predeterminate, consentendo pertanto una tempestiva predisposizione dei budget.

Il nuovo servizio globale della SIAE

L'accesso alle Production Music Libraries è ora ulteriormente facilitato, con conseguente risparmio di costi amministrativi e gestionali, grazie al nuovo servizio globale offerto dalla SIAE. La SIAE infatti, anche per rispondere alla crescente domanda di musiche di sonorizzazione, ha concluso importanti accordi con -link- società leader in Italia nel campo della Production Music, che, rappresentando buona parte dei cataloghi al momento disponibili, sono la migliore fonte di musica di sonorizzazione.

Sulla base di questi accordi, la SIAE amministra non solo il diritto di riproduzione fonovideografica, come già avveniva in passato, ma anche il diritto di sincronizzazione e di uso della registrazione. In tal modo l'accesso ai cataloghi di musiche di sonorizzazione è estremamente facilitato sia per le società di produzione che per le agenzie di servizi finalizzati alla produzione. E' possibile d'ora in poi, con un'unica richiesta da presentare agli sportelli SIAE, ottenere tutte le licenze necessarie per la realizzazione di supporti audiovisivi e multimediali leciti.
A seguito di specifici accordi con le associazioni di categoria, sono state definite particolari modalità di accesso ai cataloghi di Production Music per i fotografi professionali ed i video operatori che intendono arricchire con colonne sonore musicali i filmati di cerimonie nuziali realizzati per conto della loro clientela.

Come si ottiene la disponibilità delle registrazioni

Le registrazioni delle musiche di sonorizzazione sono normalmente disponibili su supporto (CD). Il produttore di audiovisivi e multimediali, le agenzie di pubblicità, le agenzie di servizi finalizzati alla produzione di audiovisivi e multimediali possono richiedere agli editori musicali la fornitura gratuita di questi supporti. In alcuni casi, le registrazioni sono anche scaricabili dal sito Internet dell'editore.

Per avere informazioni sulla vasta scelta di musica disponibile, è consigliabile contattare gli editori. I loro staff di esperti hanno una conoscenza approfondita delle musiche disponibili in ciascun catalogo e possono dare suggerimenti sulle opere che meglio rispondono alle esigenze del supporto audiovisivo o multimediale che si vuole realizzare. Suggeriamo in ogni caso di visitare preventivamente i siti Internet degli editori per avere informazioni aggiuntive sulle musiche disponibili.

Come si ottengono le licenze dalla SIAE

Le licenze si ottengono presentando alla SIAE le relative richieste sui modelli DRV2 (supporti videografici) e DMM2 (supporti multimediali), cui va allegato il nuovo modello PM. Tutti i modelli sono disponibili presso le Sedi e presso le Filiali di Bolzano, Catania, Perugia, Pescara e Reggio Calabria. Nel modello PM debbono essere indicati: i titoli delle composizioni musicali da utilizzare, la denominazione della Library di Production Music di cui fanno parte e la durata in secondi di ciascuna utilizzazione.

Il rilascio della licenza per tutti i diritti (riproduzione fonovideografica, sincronizzazione, uso della registrazione) è immediato e avviene contestualmente al pagamento dei compensi, calcolati in base a tariffe standard.

Per ulteriori informazioni è inoltre possibile rivolgersi agli uffici della Sezione Musica - Mercato Fonovideografico della Direzione Generale della SIAE, di cui seguono recapiti.

La fornitura da parte delle case editrici musicali delle registrazioni di Production Music non vale come licenza.


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